Art. 9.
(Agevolazioni fiscali per imprese operanti in settori diversi da quello cinematografico).

      1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane, operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

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